Aia autorizzazione integrata ambientale
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AiA ovvero: autorizzazione integrata ambientale

Nel 1996, l’Unione Europea decise di stabilire alcuni principi di integrated pollution prevention and control (IPPC – prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
Il quadro normativo di riferimento fu rappresentato dalla Direttiva 96/61/CE (successivamente riscritto dalla Direttiva 2008/1/CE e poi confluito nella IED – Direttiva Emissioni Industriali del 2010) che, tra le altre cose, introdusse l’AIA, ossia l’Autorizzazione Integrata Ambientale, fissando al 2007 il termine per gli Stati membri nel recepire tale direttiva.

Che cos’è l’Autorizzazione Integrata Ambientale?

L’Autorizzazione Integrata Ambientale è il provvedimento che ha l’obiettivo di verificare la compatibilità ambientale di una determinata attività rilevante, appunto, per l’ambiente.
Essa autorizza l’esercizio di una installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai succitati requisiti IPPC e alle prestazioni ambientali associate alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT – Best Available Techniques); in particolare, quest’ultime riguardano la riduzione di emissioni inquinanti e rifiuti, l’uso efficiente dell’energia, la prevenzione degli incidenti ed il controllo nella fase di cessazione dell’attività (art. 6, comma 16, D. Lgs. n. 152/2006).
È detta “integrata” poiché considera insieme sia gli eventuali danni ambientali causati dall’attività, sia le condizioni di funzionamento dell’installazione, a regime ma anche nei periodi transitori o di dismissione aziendale.
In pratica, l’AIA non va tanto a valutare la compatibilità ambientale di una certa azienda produttiva, quanto piuttosto verifica che tale esercizio abbia pressioni ambientali limitate.

Oltre che avere obiettivi di tutela ambientale, l’Autorizzazione Integrata Ambientale si propone anche di semplificare il regime autorizzatorio per determinate attività: infatti, essa sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell’Allegato IX alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006, che qui riportiamo:

  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del D. Lgs. 152/2006);
  • Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV alla Parte terza del D. Lgs. 152/2006);
  • Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210 del D. Lgs. 152/2006);
  • Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art.7 D. Lgs. 209/1999);
  • Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art.9 D. Lgs. 99/1992);
  • Autorizzazione allo scarico rilasciata dagli A.T.O. (Autorità d’ambito competenti), limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

Quali sono le attività soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale?

Le attività interessate dall’AIA sono previste dalla legge e precisamente dall’Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006. In estrema sintesi, esse sono:

  • le attività energetiche;
  • le attività di produzione e trasformazione dei metalli;
  • le attività dell’industria dei prodotti minerali;
  • le attività dell’industria chimica;
  • le attività di gestione dei rifiuti;
  • alcune altre attività come le cartiere, le concerie, i macelli, gli allevamenti intensivi.

Qual è la procedura per l’Autorizzazione Integrata Ambientale?

Partiamo col dire che possono essere presentate diverse tipologie di domande, a seconda della situazione. Esse sono:

  • AIA per nuova installazione: l’installazione non è ancora esistente;
  • Prima AIA per installazione esistente: l’installazione è esistente ma per la prosecuzione dell’esercizio è necessaria l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
  • Riesame AIA: l’Autorità Competente può disporre il riesame con valenza sull’intera installazione o su parte di essa, su proposta di altre amministrazioni o su iniziativa del gestore, in relazione a specifiche criticità o nuovi elementi istruttori acquisiti;
  • Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA: si applica a seguito della presentazione da parte del Gestore, in adempimento di una specifica disposizione del provvedimento di AIA rilasciato, di una istanza con nuovi elementi istruttori;
  • AIA per modifica sostanziale: si ha nel momento in cui il gestore chieda di effettuare, in una installazione già autorizzata, modifiche considerate sostanziali dall’Autorità Competente;
  • Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale: si applica qualora le modifiche progettate e comunicate dal Gestore all’Autorità Competente non comportino effetti negativi significativi sull’ambiente.

Stabilito il tipo di domanda, la prima fase della procedura per il rilascio dell’AIA è, appunto, la compilazione della stessa da parte dell’interessato, ossia del gestore dell’impianto.
Egli dovrà utilizzare l’apposito modulo disponibile nella sezione “Specifiche tecniche e Modulistica” del Portale delle valutazioni e delle autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA e dovrà trasmetterlo alle autorità competenti.

Assieme alla domanda, bisognerà allegare la documentazione riguardante:

  • Descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
  • Descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;
  • Descrizione delle fonti di emissione dell’installazione;
  • Descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;
  • Descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché l’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
  • Descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
  • Descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;
  • Descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006;
  • Descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal Gestore in forma sommaria;
  • Descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’articolo 6, comma 16 del D. Lgs. 152/2006;
  • Se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal Gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione.

Una volta che l’autorità competente acquisisce la documentazione, effettua entro 30 giorni la verifica amministrativa riguardo essa e l’istanza stessa, nonché l’avvenuto pagamento dei contributi.

Fatto ciò, l’autorità competente comunica la data di avvio del procedimento al gestore dell’impianto, individuando contestualmente il funzionario responsabile del procedimento.
Poi, comunica via PEC al gestore, alla Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC ed a tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali interessati l’avvio del procedimento e l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web.
Infine, avvia la fase istruttoria presso la Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC, per la formulazione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), e presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per la formulazione della proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Entro 30 giorni, i soggetti interessati possono presentare osservazioni all’autorità competente, la quale potrà imporre misure supplementari più rigorose rispetto a quelle prescrivibili adottando le migliori tecniche disponibili qualora ciò sia necessario per assicurare in una determinata area il rispetto delle norme di qualità ambientale (art. 29-septies, D. Lgs. n. 152/2006).

A questo punto, v’è l’istruttoria tecnica vera e propria da parte della Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale che si concretizzerà nel Parere Istruttorio Conclusivo (PIC).
L’esito dei lavori viene pubblicato a seguito della Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, convocata dal CreSS per acquisire osservazioni e pareri circa il suddetto PIC.
Successivamente, se si prospetta un esito negativo del procedimento, si preavvisa il gestore, il quale avrà l’opportunità di produrre ulteriori elementi istruttori. Di contro, se l’esito è positivo, il provvedimento autorizzativo viene predisposto e sottoposto alla firma del Ministro dell’Ambiente.

Quanto dura l’Autorizzazione Integrata Ambientale?

La durata dell’AIA è di dieci anni, tranne che per i siti registrati EMAS (sedici anni) e per quelli certificati ISO 14001 (dodici anni), fermo restando che, nei casi previsti dall’art. 29-octies, D. Lgs. n. 152/2006, è possibile un riesame dell’autorizzazione, come già accennato in precedenza.

L’IPPC in Italia

In chiusura di articolo, vogliamo proporre un focus riguardo la materia IPPC nel Belpaese. L’Italia ha recepito la succitata Direttiva europea 96/61/CE con il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, norma successivamente confluita nel Testo Unico sull’Ambiente.
Il nostro Paese ha anche subito una condanna dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea poiché, nell’aprile del 2009, sono stati rilevati ritardi nell’attuazione della disciplina IPPC.
La procedura, negli anni, ha visto delle modifiche che hanno riguardato il tempo di durata dell’autorizzazione che, come s’è appena detto, ora è di 10 anni (contrariamente ai 5 iniziali) ed in alcuni casi anche maggiore.